Malattia di Lyme

Associazione Lyme Italia e Coinfezioni

Esenzione RA0030

Lyme: esenzione

Esenzione RA0030 per malattia di Lyme

Le malattie rare sono patologie gravi, spesso invalidanti, di cui è affetto un numero ridotto di persone: si parla a livello europeo di circa 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità queste patologie presentano spesso significative difficoltà diagnostiche e terapeutiche. A partire dal 2001, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 279/2001, il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) prevede come agevolazione l’esenzione dal pagamento del ticket per i pazienti affetti da malattie rare.

Il suddetto Decreto Ministeriale prevede l’erogazione in esenzione dal ticket di tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Le prestazioni finalizzate alla diagnosi sono eseguite presso i Presidi della Rete nazionale, sulla base del sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN.

L’elenco delle malattie rare esenti dal pagamento del ticket sanitario è stato ampliato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ed è in vigore dal 15 settembre dello stesso anno. La Malattia di Lyme è presente in questo elenco con il codice di esenzione RA0030. Il certificato di esenzione per accertata malattia di Lyme ha durata illimitata ed è valido su tutto il territorio nazionale. L’elenco aggiornato delle patologie rare inserite nel testo del DPCM del 2017 con relativo codice di esenzione è consultabile al seguente Link.

Inoltre, è importante sapere che il Codice R99 permette di usufruire dell’esenzione temporanea per eseguire gratuitamente gli esami diagnostici in situazioni di sospetto di malattia rara. In questi casi, il medico operante nel Presidio di Rete presso cui si reca il paziente può prescrivere tutti gli esami diagnostici utili a formulare una eventuale e corretta diagnosi di malattia rara in regime di esenzione indicando il codice R99 in tutte le prescrizioni rilasciate.

Come ottenere l’esenzione RA0030

L’esenzione deve essere richiesta all’ASL di residenza presentando la certificazione con la diagnosi di malattia rara rilasciata da uno specialista operante nei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori dalla Regione di residenza.

I Presidi di Rete sono centri specializzati nell’attività diagnostica e terapeutica specifica per le malattie rare in regime di esenzione. Qualora nella propria regione di residenza non vi sia un presidio specializzato nella sospetta malattia rara per cui occorre sottoporsi ad accertamenti diagnostici, il paziente può rivolgersi a una struttura riconosciuta e appropriata attiva in un’altra regione del territorio nazionale. L’elenco completo regione per regione è consultabile al seguente Link.

In caso di sospetto di malattia rara, il medico curante invia l’assistito presso un Presidio della Rete per le malattie rare per iniziare gli accertamenti diagnostici per la patologia in oggetto. Il Presidio della Rete deve erogare in regime di esenzione le prestazioni sanitarie finalizzate alla diagnosi di malattia di Lyme. Lo specialista del Presidio rilascia le prescrizioni per gli accertamenti con applicazione del codice di esenzione temporanea R99

Una volta accertata la malattia rara, il paziente può chiedere il riconoscimento dell’esenzione presso gli sportelli dell’azienda sanitaria locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal Presidio di Rete presso cui ha ricevuto la diagnosi insieme a un documento d’identità in corso di validità e alla tessera sanitaria.
Una volta ricevuto il certificato di esenzione per malattia rara, il paziente ha diritto ad accedere, su tutto il territorio nazionale, alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Che cosa comprende l’esenzione RA0030

Come già affermato, considerata la specificità del percorso diagnostico e terapeutico che caratterizza spesso le malattie rare, non esiste un elenco dettagliato delle prestazioni erogabili in esenzione. È compito del medico prescrivente scegliere tra le prestazioni incluse nei livelli di assistenza quelle più appropriate alla specifica situazione clinica del paziente con malattia rara accertata e utili al monitoraggio della patologia e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti.

FONTI

Ministero della Salute
OMAR Osservatorio Malattie Rare

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