Invalidità ordinaria
Definizione e inquadramento normativo
La L. 222 del 12.06.1984 disciplina l’invalidità ordinaria statuendo i requisiti per il diritto all’assegno ordinario di invalidità art. 1 e per la pensione ordinaria d’invalidità art. 2.
Assegno ordinario di invalidità
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori: dipendenti, autonomi, iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria che abbiano i seguenti requisiti:
- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. L’assegno ordinario di invalidità viene calcolato dall’INPS in base a un sistema di calcolo contributivo se il lavoratore ha iniziato l’attività dopo il 31.12.1995, per la durata di tre anni, a seguito di tre riconoscimenti consecutivi l ’assegno diventa definitivo.
L’assegno di invalidità ordinaria al compimento dell’età pensionabile viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Pensione ordinaria di invalidità
Hanno diritto alla pensione ordinaria di invalidità i lavoratori: dipendenti, autonomi, iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria che abbiano i seguenti requisiti:
- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È richiesta la cessazione dell’attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali, la rinuncia alla disoccupazione e/o a qualsiasi altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La pensione di invalidità viene calcolata dall’INPS in base a un sistema di calcolo contributivo se il lavoratore ha iniziato l’attività dopo il 31.12.1995 e può essere soggetta a revisione.
Come richiedere l'invalidità ordinaria
- Richiedere certificato al medico di base o a medico legale (mod.SS3).
- Trasmettere la domanda all’INPS, con allegato certificato, on line sul sito dell’INPS accedendo con Spid o recarsi a un Patronato/Caf che fornisce tale servizio.
- Attendere la convocazione per l’accertamento sanitario (visita) presso la Commissione Medica INPS e recarsi alla visita.
- Attendere l’invio di lettera di accoglimento con conteggi e liquidazione della IO o lettera che respinge la domanda.
Tutela giurisdizionale
Avverso il verbale con il giudizio espresso all’unanimità dalla Commissione Medica relativo all’invalidità e/o alla disabilità che risulti erroneo o insufficiente l’unico rimedio è il ricorso giudiziale.
Giudice competente: Tribunale Civile Sez. Lavoro
Rito: Accertamento Tecnico Preventivo - un rito semplificato volto ad omologare le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio all’esito di visita medico-legale alla quale si viene sottoposti da Perito del Tribunale nominato dal Giudice.
Il decreto di omologa, in mancanza di contestazione delle risultanze della CTU nei termini indicati dal Giudice, è un provvedimento definitivo e non impugnabile.
Legittimato passivo: INPS a volte per la disabilità anche la ASL.
Il termine per l’impugnazione è di 3 anni dalla ricezione della lettera di rigetto. Condizione di procedibilità è il ricorso amministrativo da presentare, prima di adire al Giudice, con lo SPID sul sito dell’INPS o tramite Patronato corredato da certificato medico che attesti la riduzione della capacità lavorativa.
I cittadini che hanno un reddito familiare imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione (NO ISEE), inferiore ad € 13.659,64 (limite anno 2025) possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Contenuto a cura dell'avvocato Dott.ssa Claudia Bordoni
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