Malattia di Lyme

Associazione Lyme Italia e Coinfezioni

Lyme e scuola

Scuola

Per un ragazzo in età scolare affetto da Malattia di Lyme, può diventare molto difficile continuare il regolare percorso di studi a causa della patologia che spesso impone dei periodi di ricovero in ospedale e/o difficoltà nel seguire un regolare percorso di studi. Per questo occorre tutelare il minore conoscendo e avvalendosi di tutti gli strumenti forniti dal legislatore al fine di garantire il diritto costituzionale allo studio (art. 34 Cost.).

Disabilità

L’integrazione e la formazione scolastica degli alunni con disabilità è garantita dalla L. 104/92, art. 12. La domanda per il riconoscimento della disabilità è, pertanto, se non indispensabile, quantomeno auspicabile al fine di un più immediato riconoscimento dei diritti. Il riconoscimento di una disabilità anche lieve permette alla scuola di affiancare al disabile figure quali l’insegnante di sostegno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione e, laddove necessario, l’assistente igienico-personale.

Istruzione domiciliare

La malattia di Lyme rientra, inoltre, nell'elenco delle patologie per cui è possibile fare richiesta per l’attivazione dell’istruzione domiciliare, destinata agli studenti, di ogni ordine e grado, sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30gg, anche non continuativi. L’istruzione domiciliare può essere consigliata quando la frequenza scolastica non riesce ad essere regolare e si intervalla a periodi di assenza di durata imprevedibile. Per lo studente diventa molto difficile mantenere il nesso con il lavoro svolto dai docenti e lo studio individuale svolto a casa. Anche le relazioni con il gruppo classe “soffrono” di queste improvvise e continue interruzioni.

La procedura di attivazione:

  • i genitori presentano una richiesta alla scuola dove l’alunno è iscritto alla quale allegano la documentazione medica rilasciata dai medici specialisti di struttura pubblica che hanno in cura il minore;
  • la scuola elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impossibilitato alla frequenza scolastica, con l’indicazione della durata, del numero di docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste;
  • il progetto viene approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e inserito nel POF;
  • la richiesta, con allegata la certificazione e il progetto elaborato, viene inoltrata al competente Ufficio Scolastico Regionale;
  • l’USR procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie.

Scuola in ospedale

Il medesimo art. 12 al comma 9 stabilisce che “ai minori disabili soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica” a tal fine sono istituite apposite classi distaccate nelle unità sanitarie locali e nei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati (scuola ospedale).

Tali classi sono riservate anche ai minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di disabilità, ma per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. Per l’attivazione non è necessaria attività del genitore, sarà cura dei docenti presenti nella struttura Ospedaliera attivarsi e coordinarsi con la scuola di provenienza e con il personale sanitario.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2020 ha istituito un apposito portale per la scuola in Ospedale e l’Istruzione domiciliare dove è possibile trovare le informazioni, la normativa, le strutture ospedaliere, le scuole e gli uffici di riferimento (indirizzi di posta elettronica e referenti) nelle singole regioni oltre al Registro Elettronico.

HOME Scuola in Ospedale (miur.gov.it)

BES

Bisogni Educativi Specifici (BES): il termine è entrato formalmente nel contesto scolastico italiano con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2015. Esso indica tutte quelle condizioni di difficoltà, stabili o transitorie, che possono incidere sugli apprendimenti e sull’andamento scolastico: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare “Bisogni Educativi Specifici": o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (D.M. del 27/12/2012).

Un alunno BES può essere individuato dal Consiglio di Classe o il Team docenti partendo dalle informazioni che la famiglia dell’alunno stesso ha acquisito in seguito ad una diagnosi o altra documentazione clinica o su decisione della scuola. Per l’alunno BES viene deciso e deliberato un percorso di studi individualizzato (PDP - Piano Didattico personalizzato).

Università

Gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale dal versamento delle tasse universitarie, indipendentemente da qualsiasi requisito economico o di merito.

A seconda delle disposizioni dell’Ateneo gli studenti con un grado di invalidità compresa tra il 45 e il 66% possono ottenere l’esonero parziale dalle tasse universitarie.
Le singole università possono altresì riconoscere l’esonero totale anche a coloro cui, prescindendo dal grado di invalidità, sia stata riconosciuta una situazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 ordinario (art. 3 comma 1) o che ha assunto i connotati della gravità (art. 3 comma 3).

Le modalità per chiedere gli esoneri variano secondo l’Ateneo, pertanto è consigliabile consultare i siti istituzionali delle Università, peraltro anche alcune Università private prevedono simili agevolazioni per la determinazione delle rette.

Contenuto a cura dell'avvocato Dott.ssa Claudia Bordoni


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