Malattia di Lyme

Associazione Lyme Italia e Coinfezioni

Lyme lavoro e collocamento

Collocamento mirato

Definizione e inquadramento normativo

Secondo la Legge del 12 marzo 1999, n. 68, il collocamento mirato si configura come una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nella posizione lavorativa adatta, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2).

Ai sensi della normativa vigente, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un determinato numero di lavoratori disabili, in misura proporzionata alle dimensioni dell’azienda, con riferimento al personale occupato sul territorio nazionale, in base ai criteri definiti dalla Legge per la determinazione delle c.d. quote di riserva.

Come avere accesso al collocamento mirato

Per accedere al collocamento mirato è necessaria una percentuale di invalidità superiore al 45%.

La procedura è la stessa prevista per l’accertamento dell’invalidità civile: occorre farsi rilasciare un certificato medico dal proprio medico curante, presentare la domanda telematica all’Inps, sottoporsi alla visita da parte della Commissione Medica.

La domanda può essere presentata all’INPS contestualmente a quella per l’invalidità civile e per la L.104/92 selezionando le relative caselle sul modello di domanda, se invece viene presentata successivamente al riconoscimento dell’invalidità occorre procedere alla domanda allegando il verbale.
I disabili che risultano disoccupati, che possiedono i requisiti richiesti e che aspirano a un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, dopo gli accertamenti sanitari possono iscriversi in un apposito elenco, tenuto dall’Ufficio territoriale competente in base alla residenza che provvede al collocamento mirato dei disabili presso i datori di lavoro obbligati. L'iscrizione potrà poi essere trasferita in altro Centro Impiego, in caso di necessità.

Il nuovo processo di riconoscimento dell’invalidità e della disabilità

Il Decreto Disabilità (d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62) prevede l’applicazione sperimentale e a campione delle disposizioni in materia di «valutazione di base» e di «valutazione multidimensionale» per tutto l’anno 2025,  termine prorogato per tutto il 2026, per cui l’applicazione della nuova procedura di cui appresso su tutto il territorio nazionale avrà attuazione dal 1 gennaio 2027.

(Maggiori informazioni e aggiornamenti ai seguenti link: Individuate le altre 11 province per la sperimentazione della riforma della disabilità e Portale Inps - Accertamento della disabilità: avvio sperimentazione della riforma) 

La valutazione di base

Procedimento di base volto al riconoscimento della condizione di disabilità (invalidità civile L. 118/71); accompagno (L. 508/88 e 18/80); cecità, sordocecità; disabilità in età evolutiva; inclusione lavorativa (l. 68/99); presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa  LEA; condizioni di non autosufficienza e disabilità gravissima; requisiti agevolazioni fiscali e legate alla mobilità.

Il nuovo processo di riconoscimento dell’invalidità e della disabilità

Il Decreto Disabilità (d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62) prevede l’applicazione sperimentale e a campione delle disposizioni in materia di «valutazione di base» e di «valutazione multidimensionale» per tutto l’anno 2025, termine prorogato per tutto il 2026, per cui l’applicazione della nuova procedura di cui appresso su tutto il territorio nazionale avrà attuazione dal 1 gennaio 2027.

La valutazione di base

Procedimento di base volto al riconoscimento della condizione di disabilità (invalidità civile L. 118/71); accompagno (L. 508/88 e 18/80); cecità, sordocecità; disabilità in età evolutiva; inclusione lavorativa (l. 68/99); presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa LEA; condizioni di non autosufficienza e disabilità gravissima; requisiti agevolazioni fiscali e legate alla mobilità.

Iter

  • Domanda amministrativa e certificato medico (si può trasmettere direttamente la documentazione medica sino a 7 gg prima della visita collegiale).
  • Visita collegiale con somministrazione del questionario Whodas (la Commissione può chiedere l’integrazione documentale approfondimenti diagnostici, il richiedente può farsi assistere da un proprio medico o psicologo di fiducia).
  • Conclusione del procedimento entro 90 gg dalla domanda (15 gg per le malattie oncologiche).
  • Esito della valutazione attestato da un certificato inserito nel Fascicolo sanitario (con indicazione del periodo di validità, il grado e l’intensità dei sostegni in caso di disabilità).
  • Al termine della visita l’Unità di valutazione di base informa la persona con disabilità che sussiste il diritto ad elaborare e attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e nel caso invia il certificato per l’avvio della procedura.

Attenzione!

La parte può richiedere la valutazione senza visita sulla base dei documenti presentati.

L’INPS dovrà entro il 31.12.2025 definire ulteriori modalità di svolgimento del procedimento.

Dal 1 gennaio 2026 la procedura valutativa di base sarà di competenza esclusiva dell’INPS e non potrà essere demandata alle ASL.

La valutazione Multidimensionale

Valutazione interdisciplinare che tiene conto degli imput di medici, infermieri e professionisti della salute. Essa prende inoltre in considerazione non solo le diagnosi mediche, ma anche i problemi funzionali, ambientali e sociali che influenzano il benessere della persona.

 

Contenuto a cura dell'avvocato Dott.ssa Claudia Bordoni


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