Malattia di Lyme

Associazione Lyme Italia e Coinfezioni

Lyme e Legge 104

Disabilità (ex handicap) - Legge 104

Definizione e inquadramento normativo

L. 104/92 (nuovo testo)

La Legge 104/92 è stata recentemente riformata dal Decreto disabilità (D.lgs. 3 maggio 2024 n. 62 vigente dal 30.06.2024 DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62 - Normattiva) che ridefinisce la condizione di disabilità, di valutazione di base e valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Il testo della Legge 104/92 regola, in maniera ampia, i diritti delle persone con disabilità e dei familiari che le assistono, stabilendo principi, tutele e agevolazioni usufruibili dai diretti interessati e dai loro parenti. Esistono delle differenze significative sui benefici di legge a seconda che si ottenga o meno la connotazione di disabile con necessità di sostegno lieve (ex handicap lieve) o intensivo elevato/molto elevato (ex handicap grave) ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3 così come riformulato dal Decreto disabilità del 2024.

L’art. 4 del Decreto disabilità già dalla sua entrata in vigore cambia la definizione di disabilità nel testo della L. 104/92. Nello specifico la parola «handicap» ovunque ricorre è sostituita da «condizione di disabilità» e così le parole «persona handicappata» e «portatore di handicap» con le parole «disabile» o «diversamente abile». La connotazione di gravità è espressa con la nuova definizione «con necessità di sostegno elevato o molto elevato» e «persona con necessità di sostegno intensivo».

Attenzione!

L’INPS non si è ha ancora adeguato alle definizioni introdotte, per cui nei verbali troverete ancora la definizione di “handicap lieve e/o grave”.

La Legge 104 del 5.2.1992 (nuovo testo):

disabilità lieve nell’art. 3 comma 1:“È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”;

disabilità grave nell’art. 3 comma 3 Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi.”

Disabilità lieve o con necessità di sostegno elevato o molto elevato sono definite in base ad un giudizio medico-legale che tiene in considerazione anche lo svantaggio sociale.

Come ottenere il riconoscimento della disabilità ai sensi della L. 104/92

  • Recarsi dal medico di base per la compilazione del certificato telematico trasmesso dal dottore all’INPS e ritirare copia cartacea dello stesso.
  • Entro 30 gg trasmettere la domanda all’INPS on line sul sito dell’INPS accedendo con Spid o recarsi a un Patronato/Caf che fornisce tale servizio.
  • Attendere la convocazione per l’accertamento sanitario (visita) presso la Commissione Medica INPS o della Asl delegata.
  • Recarsi alla visita con tutta la documentazione medica in originale e in copia.
  • Attendere i verbali definitivi spediti per posta dall’INPS e caricati nella propria posizione personale sul sito INPS.

Il nuovo processo di riconoscimento dell’invalidità e della disabilità

Il Decreto Disabilità (d.lgs. 3 maggio 2024 n. 62) prevede l’applicazione sperimentale e a campione delle disposizioni in materia di «valutazione di base» e di «valutazione multidimensionale» per tutto l’anno 2025, termine prorogato per tutto il 2026, per cui l’applicazione della nuova procedura di cui appresso su tutto il territorio nazionale avrà attuazione dal 1 gennaio 2027.

La valutazione di base

Procedimento di base volto al riconoscimento della condizione di disabilità (invalidità civile L. 118/71); accompagno (L. 508/88 e 18/80); cecità, sordocecità; disabilità in età evolutiva; inclusione lavorativa (l. 68/99); presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa LEA; condizioni di non autosufficienza e disabilità gravissima; requisiti agevolazioni fiscali e legate alla mobilità.

Iter

  • Domanda amministrativa e certificato medico (si può trasmettere direttamente la documentazione medica sino a 7 gg prima della visita collegiale).
  • Visita collegiale con somministrazione del questionario Whodas (la Commissione può chiedere l’integrazione documentale approfondimenti diagnostici, il richiedente può farsi assistere da un proprio medico o psicologo di fiducia).
  • Conclusione del procedimento entro 90 gg dalla domanda (15 gg per le malattie oncologiche).
  • Esito della valutazione attestato da un certificato inserito nel Fascicolo sanitario (con indicazione del periodo di validità, il grado e l’intensità dei sostegni in caso di disabilità).
  • Al termine della visita l’Unità di valutazione di base informa la persona con disabilità che sussiste il diritto ad elaborare e attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e nel caso invia il certificato per l’avvio della procedura.

Attenzione!

La parte può richiedere la valutazione senza visita sulla base dei documenti presentati.

L’INPS dovrà entro il 31.12.2025 definire ulteriori modalità di svolgimento del procedimento.

Dal 1 gennaio 2026 la procedura valutativa di base sarà di competenza esclusiva dell’INPS e non potrà essere demandata alle ASL.

La valutazione Multidimensionale

Valutazione interdisciplinare che tiene conto degli imput di medici, infermieri e professionisti della salute. Essa prende inoltre in considerazione non solo le diagnosi mediche, ma anche i problemi funzionali, ambientali e sociali che influenzano il benessere della persona.

Disabilità lieve art. 3 comma 1 e benefici lavorativi

Non prevede la fruizione di permessi retribuiti e congedi, ma sono previste altre agevolazioni, per esempio: la scelta prioritaria delle sedi, la precedenza in caso di trasferimenti (solo dipendenti enti pubblici) e la possibilità di essere esentati dal lavoro notturno per assistere il disabile.

Disabilità grave art. 3 comma 3 e benefici lavorativi

Permessi retribuiti, ovvero: due ore di permesso giornaliero o in alternativa 3 giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa per il disabile grave o per i familiari che lo assistono (art. 33 L. 104/92).

  • Il tipo di permesso può cambiare da un mese all’altro o per esigenze improvvise ed imprevedibili su richiesta del lavoratore.
  • I permessi sono usufruibili anche in caso di part time.
  • In caso di permessi richiesti da familiari, questi ultimi possono essere anche non conviventi purché il disabile non abbia parenti conviventi che non lavorano.
  • In caso di genitori di minori disabili i genitori possono alternarsi nella richiesta dei permessi.

Prolungamento del congedo familiare per i genitori di bambini con disabilità grave e permessi retribuiti fino ai 3 anni di età, dopo i 3 anni 3 giorni di permesso mensile (L. 151/00).

Congedo straordinario di due anni remunerato dall’INPS per il genitore o coniuge (familiari fino al 2 grado e affini purché conviventi) del disabile grave, per gli stessi soggetti scelta della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio (interesse legittimo) e /o rifiuto di trasferimento (diritto), nonché diritto, al rientro dal congedo straordinario, e quando possibile, allo smart working.

Altri benefici collegati al riconoscimento della disabilità

  • IVA agevolata (4%) e detrazioni Irpef (19%) per automobili, ausili destinati a persone invalide ed esenzione dal bollo in favore del disabile o di chi lo ha a carico.
  • Contrassegno invalidi per la circolazione e sosta.
  • Detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi per sussidi tecnici ed informatici e per l’assistenza specifica (fisioterapisti, infermieri e medici) per il disabile o per chi lo ha a carico.
  • Agevolazioni fiscali per le spese di badanti e colf.
  • Aumento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico.
  • Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • Diritto al sostegno scolastico.
  • Agevolazioni per le tasse universitarie.

Le prime due agevolazioni sono però concesse solo se nel verbale di Invalidità o Disabilità sia rilevata la ridotta capacità motoria, una disabilità psichica o mentale grave e/o comunque non sia riportata la dicitura «l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5».

Tutela giurisdizionale

Avverso il verbale con il giudizio espresso all’unanimità dalla Commissione Medica relativo all’invalidità e/o alla disabilità che risulti erroneo o insufficiente l’unico rimedio è il ricorso giudiziale.

Giudice competente: Tribunale Civile Sez. Lavoro

Rito: Accertamento Tecnico Preventivo - un rito semplificato volto ad omologare le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio all’esito di visita medico-legale alla quale si viene sottoposti da Perito del Tribunale nominato dal Giudice.

Il decreto di omologa, in mancanza di contestazione delle risultanze della CTU nei termini indicati dal Giudice, è un provvedimento definitivo e non impugnabile.

Legittimato passivo: INPS a volte per la disabilità anche la ASL, il termine per l’impugnazione 180 gg. dalla ricezione del verbale.
I cittadini che hanno un reddito familiare imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione (NO ISEE), inferiore ad € 13.659,64 (limite anno 2025) possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Contenuto a cura dell'avvocato Dott.ssa Claudia Bordoni


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